la ctu errata va contestata dinnanzi al giudice di merito
articolo pubblicato
sul portale assinews.it
La pronuncia in breve
La parte che intenda contestare le risultanze di una Consulenza Tecnica d’Ufficio deve svolgere “puntuali e dettagliate critiche” in sede di merito, risultando inammissibili quelle svolte per la prima volta in sede di ricorso per cassazione.
Questo il principio ribadito dalla Suprema Corte con l’ordinanza 643 depositata in data 15 gennaio 2021, confermando il granitico orientamento in materia.
Il caso
La vicenda in esame trae origine da un giudizio promosso dai proprietari di un terreno nei confronti del Comune di San Benedetto del Tronto il quale, attraverso l’approvazione del Piano Regolatore, ne aveva in precedenza previsto l’esproprio forzato.
La Corte d’Appello d’Ancona accertava, in prima battuta, la natura espropriativa del vincolo e, quindi, il diritto per i proprietari ad ottenere un indennizzo da parte dell’Ente locale.
Tale indennizzo veniva in seguito determinato sulla base della relazione tecnica resa dal CTU incaricato dalla Corte territoriale.
La decisione della Cassazione
I proprietari del terreno ritenevano errata e pregiudizievole la determinazione dell’indennizzo, avendo il CTU applicato due modalità di calcolo “non comparabili fra loro” e proponevano ricorso per cassazione.
La Cassazione, tuttavia, riteneva infondate le doglianze mosse dai proprietari per non aver “adeguatamente specificato nel ricorso i termini e le modalità con cui le critiche all’elaborato peritale sarebbero state avanzate nel corso del giudizio d’appello”.
La Suprema Corte si riportava ai principi costantemente enunciati in materia (Cass. 09.10.2017 n. 23493, Cass. 21.11.2016 n. 23637; Cass. 02.12.2011 n. 25862; Cass. 24.04.2008 n. 10688; Cass. 25.11.17 n. 25319), in base ai quali la parte che intenda contestare, in sede di legittimità, la motivazione di una sentenza che recepisca il contenuto di una relazione tecnica d’ufficio di cui il Giudice di merito dichiari di condividere il merito, deve:
– provare di aver già mosso precise e motivate critiche al Giudice di merito;
– trascrivere, nel ricorso per cassazione, i punti salienti delle critiche al fine di consentire alla Suprema Corte di compiere una valutazione in ordine alla loro rilevanza e decisività.
Inoltre, in presenza di “critiche puntuali e dettagliate di un Consulente di Parte” alla CTU resa, il “giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta”, non potendosi limitare “a richiamare acriticamente le conclusioni del consulente”, ove questi non abbia a sua volta “esaminato e confutato i rilievi di parte”.
Nel caso in esame, i proprietari del terreno non fornivano prova di aver svolto tali critiche alla relazione peritale.
Ciò comportava l’impossibilità per la Suprema Corte adita di esaminare la relazione peritale, in quanto ciò avrebbe configurato un inammissibile sindacato di merito.
Con la sentenza in esame la Cassazione ribadisce pertanto la necessità di muovere tempestive e precise critiche alla CTU non appena resa.
La parte interessata potrà (o meglio, dovrà) quindi muovere tempestive e motivate contestazioni, sia in sede di svolgimento delle operazioni peritali mediante deposito di osservazioni da parte del Consulente di Parte, sia dinnanzi al Giudice di merito a fronte del deposito della Consulenza.
Solo in tal modo “si terrà aperta la porta” del ricorso per cassazione.