furto dell'auto: senza le chiavi nessun indennizzo
La mancata consegna delle chiavi originali dell’autovettura rubata fa venire meno l’operatività della polizza assicurativa e legittima la Compagnia a respingere ogni richiesta di pagamento dell’indennizzo.
Questa la posizione assunta dalla Cassazione che, con l’ordinanza n. 13267 depositata il 1° luglio 2020, dà ragione alla Compagnia che aveva rifiutato il pagamento, confermando l’orientamento già espresso in passato (Cassazione 15 luglio 2016 n. 14422).
Il caso
Il titolare di un contratto di leasing subiva il furto dell’autovettura detenuta.
Preso atto di quanto avvenuto, avanzava alla Compagnia assicurativa la richiesta di pagamento dell’indennizzo, incontrando tuttavia il netto rifiuto di quest’ultima.
Il Tribunale di Milano dava ragione al derubato (e alla società di leasing), condannando la Compagnia al pagamento dell’indennizzo.
La Corte d’Appello ribaltava tuttavia il verdetto, dando completamente ragione alla Compagnia.
Secondo la Corte, infatti, vi erano “fondati e ragionevoli dubbi sull’esistenza e circolazione in Italia della vettura oggetto di asserito furto”, risultante immatricolata in Germania e di proprietà di un cittadino tedesco.
Inoltre, a dire della Corte d’Appello non era sufficiente la semplice denuncia depositata per provare il furto e, in ogni caso, era provato che la vittima non avesse consegnato gli originali delle chiavi della vettura, come dichiarato dal produttore, con conseguente inoperatività della polizza.
I motivi della decisione
La vittima assicurata proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello, sostenendo di non aver mai saputo che le chiavi di cui era in possesso non erano le originali e che, comunque, non vi fosse alcuna prova a riguardo.
Anzi, tale circostanza dimostrava soltanto che l’assicurata era stata truffata dal venditore dell’autovettura, avendogli consegnato un veicolo immatricolato ed esportato irregolarmente.
In ogni caso, concludeva la ricorrente, non vi era alcuna prova che l’assicurata avesse concorso in fatti delittuosi antecedenti al furto, ragion per cui aveva diritto ad ottenere l’indennizzo assicurativo.
La Suprema Corte riteneva tuttavia infondato il ricorso.
Secondo la Cassazione infatti, anche a voler ammettere che la assicurata fosse stata truffata dal venditore acquistando un veicolo irregolarmente immatricolato ed esportato, ciò non basterebbe per giustificarne le richieste e travolgere la sentenza impugnata.
La richiesta di pagamento dell’indennizzo alla Compagnia era infatti stata legittimamente respinta per inoperatività della polizza, non avendo l’assicurata consegnato le due copie delle chiavi originali, come previsto dalle condizioni di polizza.
Nel caso in questione era pacifico che l’assicurato non avesse consegnato gli originali delle chiavi, ciò da solo essendo sufficiente per escludere il diritto a ricevere l’indennizzo.
È pertanto del tutto irrilevante – conclude la Cassazione – qualsiasi discorso circa la provenienza del veicolo e l’avverarsi del furto.
L’unico elemento chiave per la soluzione della questione è rappresentato dalla mancata consegna delle chiavi originali.
Per tali ragioni la Suprema Corte rigettava il ricorso proposto.