NESSUN RISARCIMENTO PER LA VIA STRETTA NON SEGNALATA

Non spetta nessun risarcimento al proprietario di un veicolo Suv per essere rimasto bloccato in una stradina di un borgo medievale, qualora le caratteristiche della via fossero perfettamente visibili al momento dell’imbocco.

E ciò anche nel caso in cui il Comune avesse omesso di installare un cartello segnaletico ad hoc.

Questa la posizione assunta dalla Cassazione che, con l’ordinanza 19116 del 15 settembre 2020, escludeva ogni addebito a carico del Comune, addebitando ogni responsabilità al conducente.

La vicenda

Protagonista della curiosa vicenda è il proprietario di un Suv che, trovatosi all’interno di un borgo medievale, imboccava una viuzza finendo per rimanere bloccato a causa della carreggiata troppo stretta.

Il proprietario riusciva ad uscire dalla strettoia solo grazie ad una faticosa e complessa retromarcia.

Il conducente decideva di citare in giudizio il Comune (quale custode, ai sensi dell’art. 2051 Codice civile), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla propria autovettura.

Il Comune, secondo la tesi del proprietario del Suv, infatti, avrebbe dovuto installare un cartello stradale ad hoc all’inizio della stradina, così evitando l’ingresso di veicoli troppo larghi.

Il Giudice di Pace respingeva tuttavia le richieste, ragion per cui il danneggiato si rivolgeva al Tribunale di Torino evidenziando come il Comune avesse installato apposita segnaletica stradale di avvertimento (con divieto di accesso per veicoli più larghi di 180 cm) solo dopo il sinistro.

Di diverso avviso era tuttavia il Tribunale di Torino che, respingendo il ricorso, ribadiva che l’evento fosse imputabile solamente a fatto e colpa dello stesso danneggiato e, pertanto, configurasse caso fortuito idoneo a rappresentare l’unica causa del sinistro.

Secondo il Tribunale lo stato dei luoghi “appariva e non poteva non apparire perfettamente e chiaramente visibile”, ragion per cui spettava al conducente l’onere di adottare tutte le normali cautele per evitare il sinistro.

Le caratteristiche della stradina, ripida, angusta e con diverse curve a gomito, non era infatti frutto “di improvvisi sommovimenti o spostamenti del sedime stradale”, bensì erano immutate da anni e perfettamente visibili all’imbocco.

Inoltre, secondo il Tribunale di Torino del tutto irrilevante era la circostanza che il Comune non avesse installato nessun cartello stradale di avvertimento, provvedendovi solamente in un secondo momento, in quanto a causare il sinistro era solo la condotta imprudente del conducente.

I motivi della decisione

Il danneggiato si rivolgeva quindi alla Suprema Corte a cui chiedeva, in particolar modo, di tenere conto del comportamento del Comune che decideva “casualmente” di installare il cartello di segnaletica stradale proprio dopo il sinistro.

Secondo il ricorrente, infatti, tale comportamento certificava “l’omessa colposa segnalazione circa uno stato di fatto del tutto imprevedibile e inaspettato, integrante insidia o trabocchetto”.

La Cassazione era di tutt’altro avviso e respingeva il ricorso promosso, aderendo alle valutazioni formulate nei precedenti giudizi.

Secondo la Cassazione, infatti, l’apposizione tardiva del cartello è del tutto irrilevante in quanto “la ristrettezza della strada … appare da subito evidente per gli utenti che … intendano immettersi”.

Da ciò ne deriva “che l’apposizione della segnaletica risulta addirittura superflua”, dovendo il danneggiato lamentarsi solo con sé stesso per aver tenuto una condotta imprudente, non rendendosi conto delle caratteristiche della stradina al momento dell’imbocco, interrompendo il proprio percorso.