PASSEGGERO SENZA CINTURA E RISARCIMENTO DANNI

PASSEGGERO SENZA CINTURA ?
I DANNI LI PAGA IL CONDUCENTE

 

Il conducente di un veicolo deve sempre verificare che il passeggero abbia allacciato le cinture di sicurezza, avendo il preciso obbligo di controllare le condizioni del viaggio prima di avviare l’autovettura.

Diversamente sarà tenuto a risarcire i danni subiti dal passeggero in caso di incidente stradale.

Questo il principio ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza 11095 pubblicata il 10 giugno 2020, perfettamente in linea con le precedenti pronunce in merito (Cass. 21991/2019, Cass. 2531/19).

 

Il caso

 

A seguito di un tamponamento, il passeggero dell’autovettura urtata subiva lesioni fisiche, chiedendo il risarcimento alla assicurazione del veicolo nel quale si trovava.

La Compagnia tuttavia respingeva ogni richiesta, addossando ogni responsabilità allo stesso danneggiato per non aver allacciato le cinture di sicurezza.

Dello stesso avviso erano, prima, il Giudice di Pace e, poi, il Tribunale in funzione di giudice di appello, secondo i quali la responsabilità esclusiva era del passeggero che avrebbe potuto e dovuto evitare l’evento lesivo, rispettando l’obbligo di allacciare le cinture.

 

La decisione della Cassazione

 

Il passeggero promuoveva ricorso per cassazione, affermando che il mancato uso delle cinture di sicurezza avrebbe dovuto portare il Giudice «al massimo» a configurare un concorso di colpa, non avendo il conducente verificato, prima di iniziare il viaggio, il rispetto delle condizioni di sicurezza «accertando che il viaggio avvenisse nel rispetto delle norme comuni di prudenza e sicurezza».

Secondo il ricorrente infatti, entrambi i soggetti avrebbero «deciso di procedere senza che il trasportato avesse la cintura», ragion per cui entrambi avrebbero concorso nell’evento lesivo.

 

La Cassazione accoglieva in toto i motivi di ricorso, ribadendo un principio già più volte affermato e mai contestato.

Infatti, secondo la Corte, qualora la messa in circolazione del veicolo in condizioni di insicurezza (quale è la circolazione senza che un passeggero abbia allacciato le cinture) dipenda da una azione od omissione, non solo del passeggero, ma anche del conducente, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire i danni verificatesi, avendo concorso a causare l’evento lesivo.

Secondo un noto principio, il conducente è sempre tenuto a verificare il rispetto delle norme di sicurezza prima di iniziare il viaggio, accettando diversamente le possibili conseguenze lesive della mancata verifica.

Inoltre, secondo la Suprema Corte, il comportamento del passeggero danneggiato che sceglie di non allacciare la cintura non è sufficiente ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente e il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, trattandosi di diritti indisponibili.

 

La Cassazione, richiamando anche diverse precedenti pronunce (Cass. 6481/2017, Cass. 10526/2011, Cass 10526/2011 per la circolazione senza casco in scooter), riteneva dunque che i giudici di primo e secondo grado avessero disatteso tali granitici principi giuridici e accoglieva il ricorso e rinviava la causa al Tribunale di Foggia.