portare a spasso il cane può costare molto caro...
la responsabilita' per i danni causati dagli animali
Portare a spasso un cane può costare molto caro al proprietario il quale, in caso di aggressione di un passante da parte dell’animale, può vedersi chiamato a rispondere per i danni causati.
Questa la vicenda di cui si è dovuta occupare la Cassazione che, con sentenza 27876 del 7 ottobre 2020, condannava il proprietario del cane per lesioni colpose, nonché al risarcimento dei danni subiti dal passante aggredito.
A nulla valeva la difesa del convenuto che sosteneva di non essere il proprietario del cane.
Secondo la Cassazione, infatti, il semplice portare in giro quotidianamente l’animale con il guinzaglio, faceva presumere una “relazione di affezione e possesso” e, quindi, l’obbligo di non lasciare libero il cane e di custodirlo con le dovute cautele per evitare aggressioni a terzi.
La pronuncia, di per sé conforme all’orientamento univoco della Suprema Corte in materia, consente di prendere spunto per una disamina della disciplina dettata in materia di responsabilità per i danni cagionati dagli animali.
L’art. 2052 c.c. sancisce che il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dallo stesso, sia che esso si trovi sotto la sua custodia, sia che sia smarrito o fuggito, salvo che provi la sussistenza del caso fortuito.
Si tratta dunque di una ipotesi di responsabilità oggettiva: il proprietario (o chi si serve) dell’animale risponde, non tanto per un comportamento attivo od omissivo, ma solamente in forza di un mero rapporto di fatto con l’animale.
Il danneggiato potrà limitarsi a provare:
– il danno subito;
– il nesso causale tra il fatto dell’animale e l’evento dannoso.
Il proprietario risponderà dei danni cagionati dall’animale, salvo riesca a provare la sussistenza del caso fortuito, ossia l’intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo.
Tale fattore esterno dovrà presentare i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità, non potendosi limitare a sostenere di aver utilizzato la normale diligenza nel custodire l’animale, né a provare la normale mansuetudine dello stesso (Cass. 9037/2010).
Nel caso fortuito rientrano anche le ipotesi di fatto del terzo e colpa del danneggiato.
Il fatto del terzo può esimere il proprietario da qualsivoglia responsabilità qualora assuma i caratteri dell’eccezionalità e imprevedibilità, al punto che il proprietario non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’evento.
Del pari, il proprietario andrà esente da responsabilità per colpa del danneggiato qualora il comportamento di quest’ultimo sia tale da assorbire l’intero rapporto causale, ossia sia la ragione unica sufficiente affinchè si sia verificato l’evento lesivo.
Qualora tuttavia il proprietario non riesca a fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2052 c.c., il giudice non potrà che condannarlo al risarcimento dei danni (Cass. 6454/2007).
La responsabilità ex art. 2052 c.c. è alternativa.
A rispondere delle lesioni sarà infatti:
– il proprietario;
– o, in alternativa, colui che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso.
La giurisprudenza ha più volte delineato i confini di tale alternatività, nonché specificato cosa debba intendersi per “persona che lo ha in uso”.
Tale espressione sta infatti a indicare colui che esercita un potere effettivo sull’animale (di gestione, di controllo, di vigilanza), analogo a quello che normalmente compete al proprietario (Cass. 22632/2012).
Pertanto, all’interno di tale nozione vi rientrano coloro che si servono dell’animale altrui, con il consenso del proprietario, per soddisfare un interesso autonomo, che sia dunque per ragioni di lavoro, ma anche per una “utilità” affettiva e di compagnia (Trib. Monza 21.11.05).
Tale uso deve essere tale da sottrarre il controllo dell’animale al proprietario e, pertanto, non risponderà ai sensi dell’art. 2052 c.c. (ma semmai ex art. 2043 c.c. ove sussistenti i requisiti), il terzo a cui viene affidato l’animale per mere ragioni di cura, governo o mantenimento.
Per queste ipotesi, rimarrà responsabile il proprietario, salvo riesca a dimostrare l’utilizzo (anche temporaneo) da parte del terzo dell’animale con l’intento di realizzare un interesse autonomo (Cass. Sezioni Unite 27.20.95 n. 11173).
La nozione di animale è molto ampia e la responsabilità può sorgere per danni causati da animali domestici, selvatici, randagi o addomesticati.
Qualora l’animale sia domestico ed appartenga ad un nucleo familiare, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2052 c.c., il capofamiglia si presume essere il proprietario, fatta salva la possibilità di fornire la prova che l’animale appartenga in via esclusiva ad altro membro della famiglia.
La responsabilità per i danni cagionati può ricadere anche sul mero possessore, come visto nella sentenza 27876/2020 in esame, qualora la situazione sia tale da far presumere nei terzi una ragionevole appartenenza circa la proprietà del cane.
Un cenno a parte meritano i danni causati dalla fauna selvatica, sui quali da tempo la giurisprudenza e la dottrina si interrogano.
Sin dall’entrata in vigore della legge 968/1977, gli animali selvatici sono considerati beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Tale principio è stato poi ribadito nella più recente legge 157/1992, ove viene confermato che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e deve essere tutelata nell’interesse della collettività.
L’orientamento prevalente ritiene che i danni causati dalla fauna selvatica non siano risarcibili ai sensi dell’art. 2052 c.c., in quanto lo stato di libertà degli animali sarebbe incompatibile con un obbligo di custodia e sorveglianza da parte degli organi della Pubblica Amministrazione (Cass. 23095/2010; Cass. 13907/2002; Cass. 21282/2007; Cass. 7080/2006).
Inoltre, l’art. 2052 c.c. fa ricadere la responsabilità in capo a chi trae una utilità dall’uso e dalla custodia dell’animale; utilità che difetterebbe nel caso degli animali selvatici (Corte Cost. 4.1.2001 n. 4).
I danni causati dalla fauna selvatica sarebbero dunque risarcibili solo ai sensi dell’art. 2043 c.c., spettando al danneggiato un onere della prova decisamente più stringente, dovendo dimostrare un concreto comportamento colposo dell’Ente pubblico.
Tale onere di prova tuttavia si presenta spesso come difficile da superare.
La gestione della fauna, incombente sulla Regione, infatti, non comporta automaticamente che qualsiasi danno causato le sia addebitato, dovendo fornire il danneggiato prova concreta della condotta colposa da parte dell’ente.
Occorrerà, ad esempio, dimostrare che in una determinata zona era stata più volte segnalata all’Ente pubblico la presenza di un numero eccessivo di animali selvatici potenzialmente pericolosi, senza tuttavia che l’Ente pubblico si attivasse in alcun modo.
Alla Regione compete infatti l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici causino danni alle persone e/o cose, dovendo rispondere dei danni tuttavia solo alla stregua dei principi generali di cui all’art. 2043 c.c.
L’orientamento (minoritario) contrario a tale interpretazione ha trovato recente nuova linfa dalla pronuncia della Cassazione del 20 aprile 2020, n. 7969, con la quale per la prima volta la Suprema Corte ha ritenuto applicabile il principio di imputazione di cui all’art. 2052 c.c. ed ha addebitato alla Regione la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica.
L’applicabilità dell’art. 2052 c.c. è sempre stata esclusa sulla base di due principi:
– i danni risarcibili sarebbero solo quelli causati dagli animali domestici;
– l’imputazione della responsabilità deve cadere su chi trae utilità dall’utilizzo dell’animale o è tenuto alla sorveglianza e custodia dello stesso.
Secondo la Cassazione tuttavia tali principi, ritenuti granitici, non trovano fondamento normativo, in quanto la disposizione in esame non si limita a menzionare gli animali domestici, ma fa riferimento a tutti quelli suscettibili di proprietà ed utilizzazione umana.
Inoltre, tale norma prescinde anche dall’effettiva custodia, in quanto viene espressamente prevista la responsabilità anche in caso di animale “smarrito o fuggito”.
Pertanto, avendo l’ordinamento stabilito che la proprietà degli animali selvatici spetta allo Stato, la naturale conseguenza non può che essere l’applicabilità dell’art. 2052 c.c., configurando l’ipotesi contraria un ingiustificato privilegio concesso in favore della Pubblica Amministrazione a discapito dei cittadini danneggiati.