AUTO IN SOSTA E DITO SCHIACCIATO DALLA PORTIERA: SI AL RISARCIMENTO
Dito schiacciato dalla portiera di una autovettura parcheggiata in sosta?
La Compagnia assicurativa per la RCA è tenuta al risarcimento dei danni patiti dallo schiacciamento, in quanto anche la posizione di arresto del veicolo rientra nella nozione di circolazione stradale.
Questa l’opinione della Cassazione che con l’ordinanza 28 maggio 2020, n. 10024, conferma la propria posizione in materia.
Il caso
Una maldestra chiusura della portiera dell’autovettura da parte del conducente causava una lesione (frattura del terzo dito della mano sinistra) a un minore.
I genitori del minore chiesero il risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa per la RCA, ottenendo tuttavia un netto rigetto dinnanzi al Giudice di Pace, a dire del quale l’art. 2054 c.c. era applicabile solo in ipotesi di veicolo in movimento.
Le domande risarcitorie vennero poi respinte anche dal Tribunale di Napoli che, nel condannare i genitori anche al pagamento delle spese di lite, motivava sostenendo l’assenza di collegamento tra il sinistro e la circolazione del veicolo.
Secondo il Tribunale, infatti, le lesioni del minore erano causate dalla chiusura della portiera mentre il veicolo era in sosta e non prossimo a mettersi in moto.
Inoltre la portiera era stata chiusa, non tanto per motivi collegati alla circolazione, quanto perché il conducente voleva parlare con un suo amico e non voleva che il minore scendesse dall’autovettura ed allontanarsi.
I motivi della decisione
I genitori del minore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Napoli con un unico motivo.
A dire dei ricorrenti, il Tribunale aveva erroneamente inteso il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c., che comprende invece anche il momento della sosta dei veicoli.
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, aderendo in toto alla tesi sostenuta dai genitori del minore.
La Suprema Corte, infatti, ha richiamato il principio già sostenuto dalle Sezioni Unite 8620/2015 secondo il quale «il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c. include la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazione propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia ancora rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade».
Secondo la Cassazione, inoltre, per l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. è sufficiente che il veicolo sia utilizzato in modo conforme allo scopo per cui è costruito, restando escluse dunque solo le ipotesi in cui il veicolo viene utilizzato in modo estraneo alle sue normali funzioni.
Le ragioni dei genitori ricorrenti sono dunque corrette e legittime, non essendosi il Tribunale di Napoli conformato ai principi già sanciti in precedenti pronunce (Cass. 1284/2004 e Cass. 18618/2005) che avevano ritenuto inerente alla circolazione la movimentazione delle portiere mentre il veicolo si trovava in sosta.
La Cassazione ha dunque accolto il ricorso proposto dai genitori, rinviando al Tribunale di Napoli per la decisione in ordine al risarcimento da liquidare in favore del minore.