risarcimento sinistro per insidia stradale senza patente
Il Comune è responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni patiti in caso di sinistro causato dalla caduta sulla carreggiata di un grosso ramo di pino, anche qualora l’automobilista abbia la patente scaduta: questo il contenuto della sentenza 9674 del 26 maggio 2020 della Cassazione che rigettava il ricorso di Roma Capitale, condannandola al risarcimento dei danni.
Il caso
La vicenda trae origine dal sinistro subito da un automobilista in una nota (e rettilinea) strada di Roma, il quale si ritrovava all’improvviso un grosso ramo di pino sulla carreggiata ed era costretto ad una manovra di emergenza per evitare l’impatto, finendo così contro una recinzione posta al lato della strada.
Il conducente risultava privo di patente in quanto scaduta, ragion per cui Roma Capitale rifiutava di risarcire i danni patiti.
L’automobilista agiva in giudizio, ottenendo sentenza favorevole della Corte d’Appello di Roma, a dire della quale l’assenza della patente non fa venir meno la responsabilità del Comune quale custode della strada ex art. 2051 c.c.
La decisione della Cassazione
Roma Capitale proponeva ricorso per cassazione, addebitando ogni responsabilità al conducente.
La ricorrente affermava, in primo luogo, che in assenza di rinnovo della patente il conducente non avrebbe dovuto mettersi alla guida, così evitando il sinistro.
Inoltre, la pronuncia era contraddittoria, non avendo la Corte d’Appello escluso l’imprevedibilità dell’evento pur riconoscendo che il ramo presente sulla carreggiata era di significative dimensioni e, quindi, perfettamente visibile.
Infine, sempre secondo la ricorrente, la Corte non avrebbe tenuto in debita considerazione tutte le risultanze del verbale della Polizza Municipale sulla dinamica e, in particolare, il fatto che il conducente stava percorrendo la strada a velocità sostenuta, anche in considerazione della forte pioggia e dell’orario notturno.
La Cassazione ha tuttavia ritenuto tali motivi inammissibili.
Nel motivare tale decisione, la Suprema Corte ha ribadito che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo.
Qualora l’attore affermi la responsabilità del custode, dovrà provare (esclusivamente) il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode graverà l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi di regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno.
Nel caso fortuito rientra anche la condotta incauta della vittima, che dovrà essere oggetto di accertamento circa la sua effettiva incidenza causale sul sinistro, potendosi anche configurare una responsabilità esclusiva della vittima stessa (vedi Cass. 30.10.2018 n. 27724 in cui veniva esclusa la responsabilità del proprietario della strada per non aver il motociclista evitato una buca di grandi dimensioni e perfettamente visibile).
Secondo la Cassazione, nel caso in esame la Corte d’Appello, in base ad un accertamento in fatto che non può essere rimesso in discussione, ha ritenuto che il mancato rinnovo della patente non fosse fattore idoneo a interrompere il nesso di causalità.
Inoltre, Roma Capitale non ha allegato nessun fattore imprevedibile ed eccezionale avente impulso causale autonomo (come, ad esempio, la pioggia forte, indicata solo in primo grado e non riproposta in appello), né ha dedotto tempestivamente l’eccessiva velocità del conducente.
Per tali ragioni, la Cassazione confermava la sentenza della Corte d’Appello di Roma, non essendoci elementi per escludere la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.